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La separazione e la nuova legge 54 sull' affidamento condiviso


1- IL QUADRO NORMATIVO: LEGGE N. 54 DEL 2006

Separazione e legge 54 affidamento o affido condiviso dei figli o figlio minore ai genitori, studio di psicologia a roma consulenza su separazione e legge 54 e affidamento o affido condiviso dei figli o figlio minore ai genitori, cosa dice la nuova legge 54 sull' affidamento condiviso tra i genitori figli o figlio minoreIn linea con i principi che guidano la Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo e la Carta Europea dei Diritti del Fanciullo (1992), la nuova Legge dell’8 febbraio 2006, n. 54 dispone, in materia di separazione dei genitori, l’ affidamento condiviso dei figli.

In particolare l’art. 1 recita: “(provvedimenti riguardo ai figli) – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli adolescenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” (…)(il giudice) “Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.” (…) ”La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Separazione e legge 54 affidamento o affido condiviso dei figli o figlio minore ai genitori, studio di psicologia a roma consulenza su separazione e legge 54 e affidamento o affido condiviso dei figli o figlio minore ai genitori, cosa dice la nuova legge 54 sull' affidamento condiviso tra i genitori figli o figlio minoreIn caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice” L’affidamento ad un solo genitore e l’opposizione all’affidamento condiviso viene trattato nell’art. 155-bis: “- Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.”(…)”Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli….”

La nuova legge 54 sull' affidamento condiviso introduce, inoltre, all’art. 155-sexies l’audizione del figlio minore coinvolto: “Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento.” L’audizione del minore non condiziona il procedimento giudiziario in atto, ma permette che i provvedimenti vengano presi rispettando la qualità della vita dei figli coinvolti.

La capacità di discernimento citata dalla legge 54 può essere interpretata come la necessità di valutare se è opportuno ascoltare il minore in base all’utilità che questo può avere nella costruzione di un progetto di affidamento il più possibile tutelante (Magistrato Maria Lerda, lezione).

Nella separazione l' affidamento condiviso, quindi, si differenzia da quello congiunto in quanto non prevede per la sua applicabilità un accordo totale fra il padre e la madre, ma la disponibilità ad assumersi la propria responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nel rispetto delle reciproche competenze e possibilità.

Soltanto le decisioni più importanti saranno prese obbligatoriamente in modo congiunto (appunto condiviso), mentre per il resto spetterà al giudice valutare se la conflittualità esistente nella coppia permette un vero e proprio esercizio congiunto della potestà, oppure se sia meglio assegnare a padre e madre compiti distinti rispetto ai figli, sia dal punto di vista educativo che da quello più strettamente economico.

I cambiamenti riguardano anche la procedura degli alimenti, così spesso alla base di litigiosità fra madri e padri separati: non sarà più soltanto il genitore non affidatario a dover provvedere con l'assegno di mantenimento al sostentamento dei figli, ma entrambi gli ex coniugi saranno chiamati a contribuire, in base alla propria disponibilità.

A questo proposito, l'Istat provvederà con specifiche tabelle sui costi della vita dei figli a fornire parametri di riferimento partendo dai diversi redditi familiari.

La nuova legge sull’ affidamento condiviso si applica anche ai figli naturali di coppie conviventi. Quindi, mentre prima in caso di separazione di coppie di fatto con figli, il giudizio riguardante l’ affidamento dei figli minori era competenza del Tribunale per i Minorenni, con la nuova legge anche la separazione delle famiglie di fatto sarà competenza del Tribunale Ordinario.

Da un punto di vista giuridico, infatti, il Tribunale Ordinario operando con la procedura del contraddittorio permette la maggior tutela di tutte le parti implicate.

Nel Tribunale per i Minorenni, invece, le decisioni vengono prese in Camera di Consiglio, non permettendo quindi un contraddittorio che tuteli tutte le parti in causa.