Chi è lo psicoterapeuta
Art. 3
(Esercizio dell'attività psicoterapeutica)
1. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.
Quindi lo psicoterapeuta è un professionista della salute che ha una laurea in medicina o in psicologia e che ha conseguito una specializzazione almeno quadriennale in Psicoterapia. Lo psicoterapeuta, oltre alle attività di prevenzione, diagnosi, sostegno e riabilitazione, svolge attività di cura attraverso gli strumenti e le tecniche terapeutiche proprie alla psicoterapia.
Lo psicologo-psicoterapeuta non può prescrivere nessun tipo di farmaco al paziente. Se necessario si avvale della collaborazione di uno psichiatra che seguirà la persona nella parte farmacologica del suo percorso terapeutico.